Credo bisognerebbe fare chiarezza su cosa sia l’alternanza scuola – lavoro, perchè troppe cose vengono accettate come “alternanza”, anche cose che non hanno nulla a che vedere con il “lavoro”, che è un’attività che produce reddito.
L’alternanza scuola – lavoro (o modalità di formazione mista o “sistema duale” come in Germania) altro non è che una modalità per “studiare”, per conseguire titoli di studio o qualifiche professionali (in realtà, solo queste ultime) stando per un po’ di tempo a scuola e un po’ in un luogo di lavoro: lo scopo è di integrare le opportunità di apprendimento che si possono avere nei due contesti.
Il “lavoro” è un’attività che genera valore economico che va a vantaggio di qualcuno. Le attività di Service Learning (una delle possibilità per assolvere l’obbligo dell’alternanza e che ritengo davvero significative per l’apprendimento) non sono attività propriamente lavorative, ma di servizio alla comunità, una forma “scolastica” di volontariato, e non possono essere spacciate per “lavoro” e neppure per “alternanza”.
Il fatto che si voglia far rientrare qualsiasi attività svolta fuori dalla scuola nell’ “alternanza” (vedi il regolamento, ma anche le pratiche) significa solo che si vogliono (politicamente) accreditare il termine e il concetto come parti integranti della “scuola” con lo scopo, poco alla volta, di attivare in modo generalizzato percorsi d’istruzione in “alternanza”: una parte del tempo a scuola e una parte in un luogo di lavoro, riducendo significativamente il tempo-scuola.
Esattamente quello che è previsto nel Jobs Act, al capo 5, apprendistato, tipologia A) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e di specializzazione tecnica superiore e alla tipologia C) apprendistato di alta formazione e ricerca. In tutti questi casi la formazione in azienda può raggiungere il 60% del tempo scuola previsto.
Ciò significa che, sulla base di leggi vigenti, un diploma di maturità, ma anche una laurea, un master, un dottorato di ricerca e tanto altro in cui il sistema d’istruzione ha sempre avuto un ruolo, può essere conseguito anche stando a scuola per metà del tempo previsto.
Queste forme di nuovo apprendistato dovrebbero, comunque, garantire il conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui il DL 17 ottobre 2005, n 226 e quelli di cui all’articolo 46. Non so quanto questo sia concretamente possibile, se non abbassando significativamente quei “livelli essenziali”.
Per capire il valore educativo che viene attributo al lavoro, va messo bene in evidenza quanto è successo, sempre con il Jobs Act, all’apprendistato, quello più tradizionale, quello “professionalizzante” (tipologia B del Jobs Act) . Da sempre le ore di formazione – obbligatorie, per garantire un minimo di istruzione al giovane – che venivano svolte fuori dal lavoro (il contratto di apprendistato è un contratto di “lavoro”, pur “a causa mista” e viene svolto prevalentemente sul lavoro con poche ore di formazione in aula, presso un’agenzia formativa) erano considerate “ore di lavoro” e come tali pagate dal datore di lavoro (che, è bene ricordarlo, riceveva una significativa riduzione del costo del lavoro attraverso varie formule); ora, invece, la formazione deve essere svolta fuori l’orario di lavoro, cioè è tempo non pagato: mentre il tempo formalmente considerato di formazione sul lavoro, prima del Jobs Act era pagato come lavoro, ora è pagato al 10%.
La lunga esperienza di apprendistato tradizionale ci dovrebbe insegnare qualcosa sulla cosiddetta “formazione sul lavoro”: l’apprendimento lì sviluppato non ha avuto (e non ha, al di là delle affermazioni di principio) alcunché di sistematizzazione, non c’erano (e non ci sono) obiettivi da conseguire con intenzionalità, poiché l’apprendimento del mestiere era quello che si “ruba con gli occhi”, non esisteva (e non esiste) qualcosa che si possa chiamare “insegnamento”, nonostante la motivazione fosse (e sia) quella di fornire un’occasione di apprendimento alternativa a quella scolastica. In buona sostanza, l’apprendistato era (ed è) una formula per ridurre – in modo significativo – il costo del lavoro. Se questo è stato l’apprendistato tradizionale, non ci sono motivi di dubitare sul valore formativo del nuovo apprendistato e sui livelli di apprendimento che caratterizzeranno i diplomi, le lauree, i master, i dottorati che saranno conseguiti in apprendistato, quello, cioè, a cui sta aprendo la strada l’alternanza scuola-lavoro.